Facciamo chiarezza su Deducibilità e Detraibilità
I due termini che in tempo di COVID, grazie ai decreti fiscali emessi dal governo finora, hanno fatto impennare le ricerche su Google sono proprio deducibilità e detraibilità. Con l’articolo di oggi cercherò di chiarire il loro significato, in modo da rendere più comprensibili questi termini, simili fra loro, ma che a livello pratico assumono un aspetto profondamente diverso specialmente in periodo di dichiarazione dei redditi.
Per completezza di informazione ci tengo a precisare che la dichiarazione dei redditi è sempre relativa a quei redditi eventualmente conseguiti nell’anno precedente.
Potremmo intanto semplificare asserendo che la deducibilità e la detraibilità sono, sostanzialmente, due diverse modalità operative che ci consentono di applicare correttamente le agevolazioni fiscali erogate da parte dello stato ed aggiornate costantemente nelle leggi di bilancio emesse ogni fine anno.
Prima di introdurre a pieno l’argomento occorre fare una seconda puntualizzazione relativa al Reddito Imponibile e fra poco scopriremo il perchè. Per Reddito Imponibile si intende quella quota pro capite calcolata, con una formula matematica, sul reddito conseguito e sul quale andremo a calcolare le imposte (tasse) da pagare.
Chiarito anche questo aspetto di fondamentale importanza, possiamo subito osservare che la deducibilità fiscale comporta, per dirlo in modo semplificato e pratico, la riduzione del reddito imponibile sul quale si dovranno applicare, l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) nel caso di dipendenti o partite IVA, o l’IRES (imposta sul reddito delle società) nel caso di società.
Cosa comporta la riduzione del reddito imponibile con la deducibilità fiscale?
Immaginiamo alcune spese che solitamente la maggiorparte di noi sostiene durante tutto l’anno:
- contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- contributi di previdenza complementare;
- gli assegni periodici al coniuge o all’ex coniuge a seguito di separazione o divorzio;
- le donazioni a organizzazioni non governative ecc.
Queste spese sono deducibili per cui andranno a ridurre l’imponibile del reddito complessivo (che è la somma di tutti i redditi del soggetto IRPEF, più comunemente detto soggetto d’imposta).
Ipotizziamo che Mario Rossi abbia un reddito complessivo di 55.000 € ed abbia spese deducibili in valore di 5.000 €; in questo caso il suo reddito complessivo si riduce a 50.000 € e l’imposta IRPEF sarà calcolata non sui 55.000 €, ma sui 50.000 € che diventa il reddito imponibile.
Chiarito il concetto di deducibilità passiamo ora a spiegare la detraibilità
Anche in questo caso, per spiegare meglio il concetto di detraibilità immaginiamo sempre alcune spese che solitamente si possiamo sostenere durante tutto l’anno:
- Spese mediche;
- Interessi passivi dei mutui;
- Spese di istruzione (non universitarie e universitarie);
- Spese funebri;
- Spese per attività sportive praticate dai minori;
- Spese veterinarie;
- Spese di ristrutturazione e risparmio energetico;
- Spese per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici;
- Erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari;
- Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche;
- Erogazioni liberali a società di mutuo soccorso;
- Erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale;
- Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche.
La detraibilità consiste nella sottrazione di questi costi appena elencati, che sono per l’appunto detraibili, dalla relativa imposta da versare, IRPEF per le persone fisiche e IRES per le aziende, calcolata sul reddito imponibile, ottenuto appunto come nel primo esempio grazie alla deducibilità dei costi.
Sostanzialmente possiamo affermare che la detraibilità dei costi andrà di fatto a ridurre ulteriormente l’imposta. Attenzione però, sarà possibile portare in detrazione soltanto una percentuale del costo sostenuto, definito come aliquota, come ad esempio il 19%, il 36% o il 55% della spesa.
Per semplificare ulteriormente il concetto facciamo ancora un esempio ripartendo da quello di prima:
Supponiamo che Mario Rossi, consulente aziendale, titolare di una partita IVA:
ha 55.000 € di reddito complessivo;
versa 1.000 € di contributi previdenziali per un addetto domestico;
dona 1.000 € ad un’Organizzazione Non Governativa;
paga 3.000 € di assegni al coniuge;
in questo caso il suo reddito complessivo si riduce a 50.000 € e l’imposta IRPEF sarà calcolata non sui 55.000 €, ma sui 50.000 € che diventa il reddito imponibile.
Mario Rossi nel frattempo ha anche sostenuto:
5.000 € per la ristrutturazione di casa con una detraibilità pari al 55%;
l’imposta (in questo caso l’IRPEF, essendo un dipendente) che dovrà pagare subirà una riduzione di 2.750 €;
l’imposta (IRPEF), quindi, prima viene calcolata sull’importo al netto della deduzione ovvero 55.000,00 – 5.000,00 ottenendo in questo modo l’imposta Lorda;
la cifra lorda risultante viene, a questo punto, decurtata dei 2.750 € (detrazione). In questo modo si otterrà l’imposta netta (IRPEF) da versare.
Mario Rossi nel frattempo ha anche sostenuto:
5.000 € per la ristrutturazione di casa con una detraibilità pari al 55%;
l’imposta (in questo caso l’IRPEF, essendo un dipendente) che dovrà pagare subirà una riduzione di 2.750 €;
l’imposta (IRPEF), quindi, prima viene calcolata sull’importo al netto della deduzione ovvero 55.000,00 – 5.000,00 ottenendo in questo modo l’imposta Lorda;
la cifra lorda risultante viene, a questo punto, decurtata dei 2.750 € (detrazione). In questo modo si otterrà l’imposta netta (IRPEF) da versare.
Soglie di detraibilità e di deducibilità
Infine, non possiamo non dire che tutti i costi deducibili e detraibili oltre ad una quota percentuale come visto prima, subiscono anche delle soglie fissate dall’Agenzia delle Entrate entro le quali vengono riconosciute le agevolazioni fiscali. Un tipico esempio di facile comprensione sono le spese sanitarie, che vengono riconosciute a partire da un tetto minimo non detraibile, che varia negli anni, per il 2020, è stato fissato a 129,11 € con una detraibilità del 100% per gli importi superiori a tale cifra.
Esempio se ho una spesa di 200,00 € potrò detrarre al 100% solo 70,89 € (200€-129,11€).
Meccanismo Operativo e aliquote IRPEF e IRES
Spiegate le terminologie teoriche introduciamo adesso il meccanismo operativo della deducibilità e della detraibilità cercando di spiegarlo nel modo più semplificato possibile.

Ricapitolando:

Il concetto è dunque che l’IRPEF aumenta progressivamente, all’aumentare del reddito imponibile, in ragione di un’aliquota definita e standardizzata che, anch’essa procede a scaglioni.
Riprendendo l’esempio precedente del consulente Mario Rossi:
Reddito complessivo: 55.000€
Importo deducibile: 5.000€
Reddito imponibile: 50.000€
Sul reddito imponibile andiamo a calcolare l’imposta lorda (IRPEF lorda):
50.000€ = 28.000€+22.000€= 28.000€ x 27% + 22.000€ x 38% =
=6960€ + 8.360€ = 15320€
per i primi 28.000€ l’imposta sarà di 6.960,00€ a cui si aggiungerà la differenza restante per arrivare a 50.000€ in ragione dell’aliquota successiva. Quindi sui restanti 22.000€ si applicherà un’aliquota del 38% e quindi 8.360€. L’imposta lorda è quindi la somma dei precedenti valori calcolati e dunque 15.320€.
Tale somma è, dunque, l’IRPEF lorda a cui devono essere tolti gli importi detraibili per il calcolo dell’IRPEF netta.
Riprendendo l’esempio precedente:
Mario Rossi ha speso 5000€ di ristrutturazione dell’ufficio che risultano detraibili al 55% per cui potrà portare in detrazione 2.750€ (il 55% di 5000€).
L’imposta netta sarà, quindi: 15.320€ – 2.750€ = 12.570€.
Quello calcolato risulta, dunque, l’imposta da pagare allo Stato cui si dovranno aggiungere le addizionali regionali e comunali (sempre calcolate sulla base di aliquote sul reddito imponibile).
Lo sapevi che:
- L’IRES è entrata in vigore il 1° gennaio del 2004 a sostituzione dell’IRPEG l’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
- L’IRES si è ridotta di 13 punti percentuali negli ultimi 20 anni.
- Dal 1997 al 2020 la soglia del primo scaglione di reddito nel calcolo dell’IRPEF è stata ampliato permettendo di abbassare le aliquote per i redditi fino a 23.000
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